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Il passato
Il passato


L’Italia è sempre stato un paese cattolico, a parte la presenza storica di piccole comunità di valdesi ed ebrei, gli uni costretti in piccoli “ghetti”alpini e gli altri nei ghetti cittadini. Pur avendo subito episodicamente momenti di repressione e persecuzione, ad essi era garantita generalmentela tolleranza religiosa, mentre non era ammessa la propaganda religiosa dei culti.Nel Settecento il granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, riconobbe la libertà di coscienza limitata alla sfera individuale, applicando i principi delle libertà personali inaugurati nel corso del Seicento dal giusnaturalismo e fatti propri dalla filosofia dell’Illuminismo, all’epoca diffusa in Europa.
Ma per la prima volta i diritti civili di valdesi ed ebrei vennero riconosciuti con le Lettere Patenti di Carlo Alberto, mentre con lo Statuto,anch’esso da lui promulgato, il cattolicesimo veniva riconosciuto come religione di stato all’art. 1, che recita:La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati, conformemente alle leggi. Nel 1872 la Camera dei Deputati, dopo la conquista di Roma da parte dello Stato italiano, definiva finalmente i rapporti tra le confessioni religioseall’interno del paese, dichiarando tutte le religioni ugualmente libere e spiegando l’art. 1 dello statuto nel senso che il cattolicesimo era la religione praticata dalla famiglia regnante. Pertanto venne di fatto affermata una libertà religiosa che durò fino all’ascesa del fascismo. Nel 1929 furono firmati i Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa cattolica, che definivano di nuovo il cattolicesimo religione di stato, mentre per i culti già riconosciuti veniva usata la dizione di “culti ammessi”, regolati da una legge fascista, nata con l’esplicito intento di contenere e reprimere la diffusione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Due leggi regolarono in seguito diritti e doveri di tali culti, mentre i Pentecostali e i Testimoni di Geova furono perseguitati in vari modi; è noto poi che a partire dal 1938, a seguito della approvazione delle Leggi razziali,gli ebrei furono perseguitati e deportati nei campi nazisti. Alla fine della guerra, la nuova Costituzione repubblicana con l’art. 8 garantì finalmente la piena libertà di culto e di propaganda religiosa per tutti, mentre l’art. 7, inserito dopo una lunga e aspra discussione tra i costituenti, ribadiva che i rapporti tra Stato e Chiesa venivano regolati dai Patti Lateranensi, per i quali era prevista una revisione. Intanto, in attesa che venissero stipulate le intese previste dall’art. 8, per le altre confessioni rimanevano in vigore le leggi fasciste sui “culti ammessi”, provocando una palese contraddizione rispetto ai principi costituzionali. Solo nel 1955, la entrata in vigore della Corte Costituzionale produsse la caduta delle norme più repressive della legislazione sui “culti ammessi”, in contrasto con le garanzie costituzionali, quali l’obbligo di preavviso per le funzioni in luoghi aperti al pubblico, la necessità di autorizzazioni per l’apertura di luoghi di culto, l’obbligo della presenza di un ministro di culto approvato dall’ “autorità” per la celebrazione di qualsiasi rito, ecc. Ma fino al 1984, anno della revisione dei Patti Lateranensi, l’art. 8 comma 3 è rimasto lettera morta, in quanto la prima intesa, quella con la Tavola valdese, venne appunto portata a termine subito dopo la firma dei Patti, nel febbraio del 1984.
Infatti, la convinzione che con il Concilio Vaticano II si avviasse al termine l’epoca dei concordati, aveva spinto ad accantonare le intese; tendenza confermata in occasione del Congresso evangelico italiano del 1965, quando un questionario rivelò il disinteresse per le intese e la scelta di vivere nel “diritto comune” nella garanzia della Costituzione. Ma l’avvio della revisione del Concordato rilanciò il terzo comma dell’art. 8 e portò nel corso dei dieci anni seguenti alla firma della prima intesa, alla stipula e successiva approvazione del Parlamento di altre cinque intese, di cui una con l’Unione comunità ebraiche in Italia (27 febbr. ’87), e altre quattro con chiese protestanti: Unione delle Chiese Cristiane Avventiste (’86), Assemblee di Dio (’86), Unione Cristiana Evangelica Battista (’95), Chiesa Evangelica Luterana (’93), alcune di esse oggetto di successive modifiche. Tali intese sono state avvertite, almeno nella prima fase, come accordi “di separazione”, volti all’affermazione di molti principi in negativo: no alla tutela penale del sentimento religioso, no al ricorso al braccio secolare, no ai finanziamenti pubblici, ecc. Diverse come concezione sono invece le intese “lunghe” con l’Unione Avventista, e con ebrei e luterani, in cui prevale la cosiddetta clausola della religione “più favorita”, cioè l’obiettivo di ottenere uno status simile a quello concesso alla religione cattolica dal Concordato. Linea divenuta prevalente anche nelle modifiche, successivamente stipulate delle intese già realizzate, in particolare in materia finanziaria: oggi solo le chiese battiste non partecipano al sistema di divisione dell’8 per mille.