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Procedure per la stipula delle intese
Procedure per la stipula delle intese

L’art. 8 della Costituzione garantisce a tutte le confessioni religiose il diritto di organizzarsi “secondo i propri statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”; l’iter per stipulare una nuova intesa è il seguente:
Ogni richiesta di nuova intesa va presentata al Ministero dell’Interno, Direzione generale Affari dei culti, che deve esprimere il proprio parere favorevole in proposito.
Per poter avviare le trattative, le Confessioni debbono inoltre aver precedentemente ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929.
Dopodiché le Confessioni interessate all’intesa debbono presentare la loro richiesta al Presidente del Consiglio, il quale delega il Sottosegretario- Segretario del Consiglio dei Ministri a seguire le trattative.
Il Sottosegretario incarica la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose di stendere la bozza di intesa con le delegazioni delle Confessioni richiedenti.
La Commissione Consultiva per la libertà religiosa esamina la bozza ed esprime il proprio parere preliminare.
A conclusione delle trattative, il testo, siglato dal Sottosegretario e dal delegato della Confessione religiosa, viene preso in esame dal Consiglio dei Ministri, prima di essere sottoposto all’approvazione del Presidente del Consiglio.
Infine la nuova intesa viene trasmessa al Parlamento per la sua approvazione con legge.
Come si vede, la procedura è abbastanza lunga e complessa, e anche se sulla carta esiste un “diritto all’intesa”, nel senso che il Governo non può negarla senza una valida ragione, che può essere giustificata solo con il limite del buon costume evocato dall’art. 19 Cost, tuttavia l’approvazione parlamentare può farsi attendere a lungo; infatti le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono atti politici ed inoltre le Camere, che devono recepire l’intesa con una legge, non possono essere costrette a mettere in calendario o a prendere in esame in tempi definiti la discussione della bozza di intesa.