Il tema religioso nell’ambito della Costituzione: principi e contraddizioni La Costituzione italiana affronta la questione religiosa tramite gli articoli 3, 7, 8, 19 e 20:
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
In questi articoli si esprimono cinque principi fondamentali: - Principio di laicità
- Principio di eguaglianza tra le confessioni religiose
- libertà di culto
- principio di autonomia delle confessioni religiose
- principio pattizio.
Ma contemporaneamente dai cinque articoli emergono altrettanti punti di frizione e contraddizione. Prima contraddizione: l’art. 3 determina l’irrilevanza dell’appartenenza religiosa, in quanto diritto e religione abitano sfere separate. Tuttavia il suddetto principio è in contraddizione sia con il secondo comma dell’art. 3 (in quanto anche la religione potrebbe costituire un ostacolo al libero sviluppo della persona), sia con il secondo comma dell’art. 8, che dà un rilievo giuridico alla religione (in quanto le confessioni hanno il diritto di stipulare intese con lo Stato). Da questa contraddizione ne nasce una seconda: l’irrilevanza giuridica esige il laissez faire , ma il regime pattizio prefigura un ruolo attivo degli apparati pubblici. Infatti: libertà religiosa = astensione; organizzazione religiosa = intervento. In definitiva lo Stato non può interferire nella vita religiosa dei singoli, ma può interferire con la vita religiosa dei gruppi religiosi. Il principio di laicità si basa sulla neutralità e l’astensione, il principio pattizio si basa sul diritto sostanziale e quindi sull’intervento. Il principio pattizio integra la Chiesa nello Stato e l’integrazione è veicolo di contaminazione dei valori religiosi nel tessuto formale del diritto. D’altronde, se la religione entra a comporre l’architettura istituzionale, viene attratta nella sfera della politica e deve sottostare alle sue regole. Ma può la religione, che è anche un elemento culturale, ricadere sotto le regole della politica, ad esempio sotto il principio di maggioranza? Lo spazio giuridico di una confessione religiosa può dipendere dal numero dei fedeli? La contraddizione più vistosa nasce dal secondo comma dell’art. 7, che introduce un regime speciale per la Chiesa cattolica, a dispetto del principio di laicità e di uguaglianza religiosa. Si possono comprendere i motivi che nel ’47 portarono tra molte controversie, all’approvazione di tale articolo, per evitare, in una fase difficile della storia italiana, ulteriori fratture sociali; ma l’articolo 7 è la madre di ogni antinomia costituzionale. Infatti l’art. 7 infligge una deroga ai principi costituzionali in materia religiosa, sicché la regola in tali rapporti va cercata altrove e la disposizione va interpretata minus quam valeat, infatti: - lo stesso Dossetti, estensore dell’art. 7, ha riconosciuto che le norme veramente basali che regolano la vita religiosa vanno cercati nell’art. 8. - il tratto distintivo della nostra carta costituzionale è un elemento di discontinuità rispetto al passato monarchico e fascista. Solo l’art. 7 segna invece un ritorno al passato, all’unione confessionista tra trono e altare, addirittura precedente alla legge delle guarentigie del 1871. - l’art. 7 rappresenta una sorta di specificazione, una norma particolare, rispetto alla norma generale espressa dall’art. 8. - l’art. 8 si iscrive tra i principi fondamentali della Carta, in quanto Principio fondamentale, resiste perfino rispetto al potere di revisione costituzionale. Ma ciò non vale per il dettato dell’art. 7, perché i Patti Lateranensi non ricadono tra i principi supremi dell’ordinamento, in quanto la Costituzione ne prevede l’abrogazione. Lo Stato e la Chiesa possono decidere di modificare o di azzerare i Patti, e in effetti ciò è avvenuto, infatti l’art. 7 introduce una deroga rispetto all’art. 138, perché rende possibile una modifica costituzionale per via ordinaria., quindi introduce una sorta di flessibilità all’interno del tessuto rigido della nostra costituzione. - Ma l’art. 7 introduce non solo una norma eccezionale, ma anche provvisoria, infatti risponde alla volontà dei costituenti di rimandare il problema. La legge 121 del 1985 introduce modifiche, senza presentare un Concordato nuovo, solo per mantenere la copertura costituzionale. In verità l’art 13 dell’accordo Craxi –Casaroli abroga totalmente l’accordo Mussolini-Gasparri del ‘29. C’è dunque un nuovo Concordato, nuove le materie regolate, interi capitoli sono affidati alle intese tra CEI e Stato. Pertanto, secondo alcuni, l’art. 7 ha esaurito la sua funzione, anzi, il capoverso 2 dell’art. 7 ha cessato di esistere per estinzione del suo oggetto, anche se ciò non è ancora diventato verità politica. In verità esso può essere non garanzia di pace religiosa, ma strumento di divisione tra i partiti. Il nuovo Concordato (art. 1) stabilisce che la Repubblica e la Santa Sede “s’impegnano reciprocamente a cooperare per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”; dunque una missione civile per la Chiesa e una religiosa per lo Stato? Come si concilia tutto ciò con il principio di laicità e il primo comma dell’art. 7? In conclusione, dunque, l’analisi dei punti di frizione emergenti dalla Costituzione e fin qui esaminati ci porta ad un riflessione sul principio di laicità e sul suo significato.
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