Gli insegnanti di religione cattolica Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti e titoli di qualificazione professionale: Titolo accademico (laurea, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario; Diploma accademico in scienze religiose, rilasciato da un istituto approvato dalla Santa Sede; Diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto dalla CEI. Nella scuola materna ed elementare, l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito: Dagli insegnanti che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’ora di religione, o lo stesso siano riconosciuti idonei dalla diocesi; Da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di una qualificazione riconosciuta dalla CEI. Prima del concorso per l’immissione in ruolo del 2004, i docenti venivano nominati dalla curia diocesana; il loro contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo. Dall’entrata in vigore della legge 186 del 2003, fino all’anno 2007, la quasi totalità degli insegnanti di religione è entrata in ruolo. L’autorità diocesana si riserva comunque la revoca dell’idoneità dell’insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, o condotta morale non coerente con l’insegnamento. Questi insegnanti sono tuttora retribuiti dallo Stato Italiano, al pari degli altri. Il fatto che gli insegnanti siano formati e indicati dall’autorità religiosa, ma retribuiti da quella Statale, è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della divisione dei poteri tra Stato e Chiesa. A questo proposito l’intellettuale Carlo Fusaro segnala un’altra questione, a suo avviso destinata a mettere a dura prova l’incerta e il più delle volte ambiguamente affermata laicità del nostro ordinamento. Accade dunque che, mentre alcuni disputano dei simboli, altri operano su piani più concreti: da un lato procede alla Camera l’esame in comitato ristretto dell’AC 388 (Volontà, Ccd/Cdu), volto a riconoscere la funzione sociale degli oratori parrocchiali, dall’altro la XI Comm. Lavoro pubblico e privato esamina una vera batteria di nove progetti di legge, tutti uniti nella lotta per istituire “il ruolo degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” (spesa circa euro 20 milioni). Secondo il Governo questi 20 milioni di euro dovrebbero finanziare l’istituzione in ogni regione di due distinti ruoli “articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi”; sono previsti concorsi triennali su base regionale e i titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti dall’Intesa Mpi – CEI resa esecutiva dal Dpr 16 dicembre 1985, n.751 e successive. Ovviamente, i candidati devono anche essere in possesso del “riconoscimento di idoneità...rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio...”; il concorso non si concluderebbe con una graduatoria, bensì con un elenco sulla base del quale “il dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio” provvederebbe all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta inseriti nei ruoli ( 1° in quanto vincitori di un concorso, cui si accede in quanto idonei per il vescovo ; 2° in quanto assunti d’intesa con il medesimo vescovo di santa madre Chiesa), gli insegnanti potrebbero usufruire di tutte le norme in materia di mobilità professionale, nonché delle procedure di mobilità collettiva. Il primo concorso sarebbe riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano avuto incarichi negli ultimi quattro anni. Per coloro che sono già in servizio, il descritto concorso pare pretesa eccessiva. Inoltre il Governo è stato il promotore della creazione della cattolicissima provincia autonoma di Trento con la sua L.P. 9 aprile 2001, n. 5. Questo testo si riconduce alla medesima ispirazione di quello governativo sopra descritto, con alcune differenze: non vi è un tetto ai posti del nuovo ruolo organico; la commissione di concorso per la metà dei suoi componenti è a sua volta nominata d’intesa con l’Ordinario diocesano; anche i programmi delle prove concorsuali sono stabile d’intesa con la medesima autorità ecclesiastica; e l’insegnante cui sono conferite funzioni ispettive è scelto fra i docenti di religione cattolica; per coloro che hanno avuto incarichi di insegnamento della religione cattolica, l’inquadramento segue il solito concorso riservato. A Trento, dunque, il vescovo concorre a fare le commissioni di concorso; concorre a stabilire il contenuto delle prove concorsuali; concorre a scegliere fra i vincitori di tali concorsi chi il sovrintendente scolastico deve assumere vuoi a tempo indeterminato, vuoi a tempo determinato (per i posti non coperti); concorre a decidere a quale, s’intende fra i docenti in tal modo selezionati, il sovrintendente dovrà affidare compiti ispettivi. Fusaro aggiunge che vi è una distinzione fra ciò che attiene alla politica delle istituzioni e ciò che attiene al diritto costituzionale. Sotto il primo profilo, che riguarda l’opportunità di una certe disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (dato e non concesso che la religione cattolica debba essere insegnata nelle scuole della Repubblica e da insegnanti scelti con il concorso determinante delle autorità della Chiesa), il legislatore, può ben decidere fra la soluzione degli incarichi annuali e quella degli incarichi a tempo indeterminato: sin qui è stata preferita la prima soluzione che parrebbe la più razionale in quanto più conforme al principio di piena facoltatività dell’insegnamento di cui si tratta. Ogni anno famiglie e giovani possono scegliere “se avvalersi o no”. Sotto il secondo profilo, quello strettamente giuridico, le problematiche che emergono, a fronte dell’intenzione di optare per la soluzione del tempo determinato, ovvero del ruolo organico, sono numerose. Date le modalità di selezione, di assunzione ed anche di risoluzione del rapporto di lavoro, un’assoluta identità di status fra gli insegnanti dell’eventuale ruolo degli insegnanti di religione e degli altri semplicemente non è possibile: l’insegnamento della religione cattolica ha caratteristiche oggettivamente e soggettivamente atipiche; e infatti la Corte costituzionale ha già detto che uno status differenziato non può ritenersi né arbitrario né irragionevole. Ciò significa che, nessuna norma costituzionale può essere invocata per sostenere un obbligo a garantire il medesimo stato giuridico degli altri agli insegnanti di religione cattolica; Il riferimento contenuto nell’intesa del 1985, non comporta un impegno o un’implicita promessa al medesimo stato giuridico degli altri insegnanti; Se si ammette che l’insegnante di religione cattolica, possa transitare ad altra funzione dentro e fuori della scuola, ecco che si finisce col configurare una discriminazione nell’accesso al pubblico impiego per motivi di religione che non sembra facilmente compatibile con l’art. 3 Cost. Per chiudere, non si vede come sia possibile, avere legittimamente botte piena e coniuge ubriaco: come sia possibile, cioè, assumere nei ruoli pubblici per volontà della Chiesa cattolica e al tempo stesso pretendere di salvaguardare il principio in base al quale l’appartenenza ad una confessione religiosa non può determinare situazioni di vantaggio o di svantaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Infine Fusaro segnala che la deriva giurisdizionalista rischia di non incontrare neppure il favore delle autorità ecclesiastiche: può costituire, infatti, un’arma a doppio taglio. Lo Statuto didattico dei docenti di religione, riguardo alla determinazione di promozione o bocciatura degli allievi è poco chiara. Infatti, secondo alcune disposizioni il voto dell’insegnante di religione determina promozione o bocciatura degli avvalentisi, ma secondo altre normative e sentenze questo giudizio non ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.
|